LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 giugno 1987, n. 15

Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace e di cooperazione tra i popoli.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/06/1987
Materia:
350.02 - Attività culturali

Art. 7
 Programma degli interventi
1. La Giunta regionale adotta annualmente il programma degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Il programma deve indicare i beneficiari dei contributi nonché le iniziative ammesse e quelle assunte, direttamente o tramite gli enti locali, dalla Regione.
3. la Giunta regionale rende noto il programma di cui al comma precedente alla Presidenza del Consiglio regionale e contestualmente le sottopone una relazione sull' attuazione del programma dell' anno precedente.