LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1987
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
310.05 - Volontariato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO II
 Direzione regionale per la protezione civile
Art. 16
 
Alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale è istituita la Direzione regionale per la protezione civile, struttura a rilevanza generale, con compiti di coordinamento unitario in materia di protezione civile, con particolare riguardo alle attività ed azioni di previsione - prevenzione di livello secondario.
Art. 17
 (Organizzazione della Protezione civile regionale)
1. La Protezione civile della Regione è organizzata secondo l'articolazione organizzativa generale e la declaratoria delle funzioni delle Strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli enti regionali ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. La Protezione civile della Regione dota il proprio personale del vestiario e dell'equipaggiamento necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale, le cui caratteristiche e modalità di impiego sono disciplinate da regolamento regionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 23, L. R. 22/2020
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 30, L. R. 22/2020
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 30, L. R. 22/2020
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 30, L. R. 22/2020
Art. 21
 
In relazione alle esigenze funzionali di articolazione territoriale, la Direzione regionale per la protezione civile si avvale degli Uffici regionali decentrati di altre Direzioni.
Note:
1Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 258, comma 1, L. R. 7/1988
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 30, L. R. 22/2020
Art. 24
 
La Direzione regionale per la protezione civile, per far fronte ai più complessi problemi di carattere tecnico e scientifico, può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni:
a) di gruppi di ricerca finalizzata in materia preordinata all' attività di protezione civile, composti da ricercatori operanti in strutture universitarie ed extrauniversitarie aventi sede nella regione;
b) di istituti di studio o di ricerca, pubblici o privati e di organi tecnici dello Stato;
c) della consulenza di istituzioni scientifiche e di progettazione, sia nazionali che internazionali;
d) di istituti scolastici pubblici o privati e di enti che gestiscono strumenti d' informazione;
e) di enti locali e di associazioni di volontariato.
(1)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 3, comma 60, L. R. 30/2007
Art. 25
 
Le convenzioni con gli enti, gli istituti, gli organi tecnici dello Stato ed i gruppi di ricerca, di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 24, saranno finalizzate a specifiche ricerche ed indagini interessanti la previsione, la prevenzione, nonché allo svolgimento delle attività di preparazione ed aggiornamento professionale.
Le convenzioni con gli enti pubblici o privati che gestiscono strumenti di comunicazione, e con gli istituti scolastici pubblici e privati di cui alla lettera d) del precedente articolo 24, hanno per scopo lo svolgimento delle attività di informazione ed educazione civica della collettività regionale.
Le convenzioni di cui alla lettera e) del precedente articolo 24 con gli enti locali e con le associazioni di volontariato per la protezione civile, sono stipulate per l' utilizzazione di competenze professionali e capacità tecnologiche utili ai fini dello svolgimento di attività di protezione civile ivi comprese quelle di preparazione ed aggiornamento professionale.
Potranno essere stipulate convenzioni con aziende pubbliche e private al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato da utilizzare nelle fasi operative di intervento a supporto della struttura di protezione civile.
Note:
1Parole aggiunte al terzo comma da art. 3, comma 61, L. R. 30/2007
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 30, L. R. 22/2020
Art. 27
 
Le convenzioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 sono approvate dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore delegato alla protezione civile.
Art. 28
 
È istituita presso la Direzione regionale per la protezione civile la Sala operativa regionale quale luogo tecnico di comando, comunicazioni e controllo del servizio regionale di protezione civile.
Essa si configura quale presidio permanente e continuativo ed assicura la connessione con l' intera rete di comunicazione delle strutture sovra e subregionali di protezione civile e con il sistema informativo ed informatico regionale.
Presso la Sala predetta possono essere chiamati, di volta in volta, dal funzionario responsabile, singoli esperti per la valutazione di particolari contingenze.
In caso di emergenza la direzione della Sala operativa è assunta dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore dallo stesso delegato e la stessa funge altresì da sede unica di coordinamento e controllo delle strutture di intervento regionale e di quelle statali di protezione civile operanti nella regione, i cui responsabili ne vengono a far parte.
Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, disposizioni per la disciplina dell' attività della struttura qui considerata.
La Sala operativa qui considerata può essere collegata con un Centro regionale per le comunicazioni di emergenza attivato, a seguito di apposita convenzione, presso la sede RAI in regione.