LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO VII
 RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE ANNUALI
DI SPESE D' INVESTIMENTO PLURIENNALI NEL
TRIENNIO 1986- 1988
Art. 42
 Sistemazioni idraulico - forestali
La suddivisione annuale della spesa complessiva di lire 8.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata con il primo comma dell' articolo 34 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6199 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Art. 43
 Commercio e turismo
La spesa di complessive lire 16.500 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, rispettivamente, per lire 6.000 milioni per l' anno 1986, con il primo comma dell' articolo 23 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, per lire 3.000 milioni per l' anno 1986, con il primo comma dell' articolo 15 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, e per lire 7.500 milioni per gli anni 1986 e 1987, con il primo comma dell' articolo 23 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene ridotta di lire 1.500 milioni per l' anno 1986. La suddivisione annuale di tale spesa viene modificata in lire 5.000 milioni per l' anno 1986, lire 4.000 milioni per l' anno 1987 e lire 6.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6469 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Il limite d' impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato con l' articolo 21 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, ed iscritto sul capitolo 6477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene ridotto di lire 1.500 milioni a decorrere dall' anno 1986.
Le annualità relative vengono ridotte di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1994.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 15.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, rispettivamente, per lire 5.000 milioni per l' anno 1986, con il primo comma dell' articolo 14 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, e per lire 10.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, con il primo comma dell' articolo 24 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 44
 Infrastrutture di trasporto
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 4.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, con il primo comma dell' articolo 42 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1986, autorizzata con il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39, deve intendersi autorizzata per l' anno 1987, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6661 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 9.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, con il terzo comma dell' articolo 43 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 3.000 milioni per l' anno 1987 e lire 6.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 26.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata con il primo comma dell' articolo 24 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, viene modificata in lire 10.000 milioni per l' anno 1986, lire 13.000 milioni per l' anno 1987 e lire 3.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 45
 Enti soppressi
La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1986, autorizzata con il primo comma dell' articolo 61 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 46
 Partecipazioni azionarie
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 15.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, con il secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 47
 Istruzione ed attività culturali
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 6.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, rispettivamente, per lire 1.000 milioni per l' anno 1986, con il primo comma dell' articolo 46 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, e, per lire 5.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, con il primo comma dell' articolo 46 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7069 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 13.000 milioni per gli anni dal 1986 al 1988, autorizzata con il primo comma dell' articolo 14 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, viene modificata in lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e lire 5.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7099 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 48
 Bonifica ed irrigazione
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 20.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata con il primo comma dell' articolo 35 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, viene modificata in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e lire 10.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1987, autorizzata con il terzo comma dell' articolo 35 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, viene suddivisa in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Art. 49
 Strutture sanitarie
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 20.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata con il primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, viene modificata in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e lire 10.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7630 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 50
 Opere idrauliche ed igienico - sanitarie
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 25.000 milioni, autorizzata per gli anni 1986 e 1987 con il quinto comma dell' articolo 10 della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, viene modificata in lire 5.000 milioni per l' anno 1986 e lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1986, autorizzata, con il sesto comma dell' articolo 39 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene suddivisa in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8355 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 51
 Centri e residenze sociali
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 12.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, rispettivamente, per lire 6.000 milioni per l' anno 1986, con il primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 44, e per lire 6.000 milioni per gli anni 1986 e 1987 con il primo comma dell' articolo 55 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 4.000 milioni per l' anno 1986 e lire 8.000 milioni per l' anno 1987, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.