LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 37
 Manifestazioni per il decimo anniversario
degli eventi sismici del 1976
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di mostre, manifestazioni, convegni nonché redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni, riguardanti l' opera di ricostruzione delle zone terremotate del Friuli, in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 1976.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 763 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 30, sedicesimo comma, L. R. 33/1986