LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45

Interventi regionali per favorire la realizzazione di nuove iniziative promosse dalle società finanziarie delle Partecipazioni statali e/o da società di promozione industriale nonché di iniziative collegate alle attività produttive delle PPSS.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/11/1986
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
220.01 - Industria

CAPO III
 
Art. 10
 Interventi per la ricerca applicata
e l' innovazione tecnologica
Al fine di favorire l' avvio e lo svolgimento di programmi industriali di ricerca ed innovazione tecnologica da parte di società ed imprese di cui al precedente articolo 3, lettere a), b), e f), l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura e con le modalità previste dagli articoli 21, 22 e 23, primo e secondo comma, dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, così come sostituito dall' articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 2, L. R. 12/1991
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992