LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45

Interventi regionali per favorire la realizzazione di nuove iniziative promosse dalle società finanziarie delle Partecipazioni statali e/o da società di promozione industriale nonché di iniziative collegate alle attività produttive delle PPSS.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  03/11/1986
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
220.01 - Industria

Art. 8
 Progettazioni
Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a curare e promuovere, anche avvalendosi di collaborazioni esterne con società ed imprese a prevalente capitale statale, lo svolgimento di studi di fattibilità e progettazioni di piani e di opere di preminente interesse per la regione.
A tali fini l' Amministrazione regionale potrà stipulare apposite convenzioni, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore al bilancio e alla programmazione.