LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45

Interventi regionali per favorire la realizzazione di nuove iniziative promosse dalle società finanziarie delle Partecipazioni statali e/o da società di promozione industriale nonché di iniziative collegate alle attività produttive delle PPSS.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/11/1986
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
220.01 - Industria

Art. 5
 Agevolazioni finanziarie per la costituzione di centri
di innovazione industriale
Per favorire l' insediamento nelle province di Trieste e Gorizia di centri di innovazione industriale che promuovano nuove attività produttive ad alto contenuto tecnologico ed innovativo, di cui all' articolo 3, punto c), della presente legge e valorizzino nuove energie imprenditoriali, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino all' ammontare massimo del 20% delle spese necessarie all' acquisizione degli immobili, alla loro ristrutturazione edilizia ed all' approntamento delle infrastrutture necessarie al funzionamento.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002