LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

TITOLO IV
 ATTRIBUZIONI IN MATERIA
DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Art. 20
 Bacini di traffico
Per un' organica gestione e disciplina del trasporto pubblico locale, il territorio regionale è ripartito in bacini di traffico.
Di norma, il bacino di traffico coincide con il territorio delle province.
Per esigenze di funzionalità, una o più circoscrizioni comunali possono essere aggregate ad un bacino diverso da quello della provincia di appartenenza amministrativa.
All' interno della provincia di Udine possono essere individuati due bacini di traffico, la cui gestione può essere delegata ad Enti pubblici a base territoriale.
Le determinazioni relative ai commi precedenti sono assunte con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali.
La modifica delle circoscrizioni di bacino può essere disposta, con la stessa procedura, anche su richiesta dei Comuni interessati, sentite le Province.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 20, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 21
 Attribuzioni in materia
di linee di trasporto pubblico locale
All' esercizio delle attribuzioni in materia di trasporto pubblico locale, nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia provvedono:
a) l' Amministrazione regionale, tramite la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, per le linee regionali, salvo quelle delegate alle Amministrazioni provinciali ai sensi del successivo articolo 22;
b) le Amministrazioni provinciali per le linee comprensoriali nonché per le linee regionali delegate.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 22
 Linee regionali
Ai sensi della presente legge si intendono per linee regionali:
a) le linee comprese in due o più bacini di traffico, di cui al precedente articolo 20, che collegano al capoluogo o ad altre località della regione;
b) le linee di gran turismo, aventi esclusivamente finalità di collegamento turistico nel territorio regionale;
c) le linee di carattere speciale e straordinario, anche se svolte in un solo bacino di traffico, attuate in casi di emergenza o calamità, ovvero per particolari esigenze o situazioni eccezionali di carattere economico sociale e/ o territoriale.
Per motivi di funzionalità le linee regionali possono essere delegate alle Province, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, sentite le Province interessate o su loro richiesta.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 23
 Linee comprensoriali
Sono linee comprensoriali:
a) quelle che si svolgono integralmente nell' ambito di un bacino di traffico, salvo quelle di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 22;
b) quelle che collegano un bacino di traffico con determinate località anche sedi di stazioni ferroviarie, situate in un comune confinante con il bacino di traffico stesso.
Ai fini ed agli effetti della presente legge, le linee regionali delegate alle Province, ai sensi dell' ultimo comma del precedente articolo 22, sono considerate comprensoriali.
Le linee comprensoriali possono essere urbane ed extraurbane.
Sono classificate urbane:
- le linee caratterizzate da alta frequenza di corse, che si svolgono nell' ambito dei centri abitati, anche se appartenenti a comuni diversi, purché sussista una sostanziale continuità di insediamenti edilizi;
- le linee che collegano uno o più comuni contermini ad un comune capoluogo di provincia, oppure ad un comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti, anche quando non sussista totale continuità di insediamenti edilizi, purché le linee medesime siano caratterizzate da alto indice di pendolarità e frequenza, da un limitato percorso complessivo nonché dall' applicazione della tariffa urbana strutturata in due o più tratte.
Sono classificate extraurbane tutte le altre linee.
La classificazione di linea urbana o extraurbana è disposta all' atto dell' istituzione del servizio.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 24
 Attribuzioni dell' Amministrazione regionale
Relativamente all' esercizio dei trasporti pubblici locali spettano all' Amministrazione regionale:
a) le attribuzioni già di competenza del Ministero dei trasporti e trasferite alla Regione con il DPR 9 agosto 1966, n. 833, in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale dipendente dalle aziende esercenti servizi pubblici di linea, di cui al RD 8 gennaio 1931, n. 148 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) l' utilizzo del Fondo nazionale trasporti;
c) l' adozione dei programmi annuali di esercizio del trasporto pubblico locale e dei programmi pluriennali di investimento;
d) l' adozione delle tariffe di esercizio e delle eventuali agevolazioni di viaggio per particolari categorie, in concorso con gli enti interessati;
e) il rilascio di concessione per la costruzione e l' esercizio di autostazioni.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 25
 Vigilanza
Al Servizio regionale dei trasporti è demandata la vigilanza sulla regolarità e sicurezza dei servizi pubblici di linea che si svolgono sul territorio regionale e che comunque godano di contributi statali o regionali.
Nell' ambito della rispettiva circoscrizione, la vigilanza è effettuata anche dalle Province.
I funzionari cui sono attribuiti compiti di vigilanza devono essere muniti di apposita tessera di servizio. Questa è rilasciata dall' Assessore alla viabilità, ai trasporti e traffici, ai porti ed attività emporiali per i funzionari del Servizio regionale dei trasporti, dal Presidente della Giunta provinciale per i funzionari addetti della Provincia.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
Art. 26
 Attribuzione dei Comuni
Nell' ambito delle norme statali e regionali nonché delle direttive contenute nei piani di bacino, i Comuni esercitano le attribuzioni relative:
a) all' istituzione e assegnazione di posti di noleggio di rimessa per autobus adibiti a trasporto collettivo di persone;
b) all' acquisto e gestione di scuolabus;
c) all' esercizio del trasporto pubblico locale nelle forme di cui al successivo articolo 28.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.