LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

TITOLO I
 PIANIFICAZIONE REGIONALE DEL TRASPORTO DELLE MERCI E
DELLA LOGISTICA
CAPO UNICO
 
Art. 1
 (Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica)
1.  
( ABROGATO )
(4)
2. L'Amministrazione regionale, ai fini della predisposizione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, provvede:
a) entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), all'elaborazione e all'adozione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, finalizzato alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonché dei servizi che fanno capo al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logistica integrata regionale che garantisca l'equilibrio modale e quello territoriale;
b) alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi triennali di intervento per l'utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 9/1999
2Secondo comma sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 3/2008
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 57, comma 1, lettera c), L. R. 16/2008
4Primo comma abrogato da art. 57, comma 1, lettera d), L. R. 16/2008
5Parole sostituite al comma 2 da art. 57, comma 1, lettera e), L. R. 16/2008
6Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 57, comma 1, lettera f), L. R. 16/2008
Art. 2
 (Contenuti del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica)
1. In armonia con gli indirizzi generali degli strumenti nazionali di pianificazione e programmazione nel settore dei trasporti e della logistica il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica delinea:
a) le finalità generali e gli obiettivi di piano;
b) le esigenze di intervento, sia per la realizzazione di infrastrutture che per il sostegno di servizi di trasporto intermodale, con l'obiettivo di favorire l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto, nonché di assicurare l'uso ottimale delle risorse pubbliche e private nell'ottica di un sistema trasportistico regionale unitario;
c) le azioni volte al perseguimento degli obiettivi di piano.
(2)
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 3/2008
2Parole soppresse al comma 1 da art. 57, comma 1, lettera g), L. R. 16/2008
Art. 3
 (Elementi del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica)
1. Il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica è costituito da:
a) un documento che analizza il quadro conoscitivo di riferimento;
b) un documento che definisce le finalità e gli obiettivi del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica e descrive le azioni volte al conseguimento di tali obiettivi;
c) idonee rappresentazioni cartografiche;
d) norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie a integrare le tavole grafiche e ad assicurare la portata dei suoi contenuti;
e) una relazione illustrativa.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 3/2008
Art. 4
 (Procedure di formazione ed efficacia del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica)
1. Il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica viene formato con le seguenti modalità:
a) è predisposto a cura della competente struttura regionale, previa consultazione degli enti locali, delle organizzazioni e dei soggetti pubblici e privati portatori di interessi collettivi nel campo dei trasporti;
b) sul progetto di piano è sentito, altresì, il parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data della richiesta;
c) è adottato con deliberazione della Giunta regionale;
d) esperite le procedure di adozione di cui alle lettere b) e c), il progetto di Piano è depositato presso la competente struttura regionale, previo avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla stampa locale;
e) chiunque vi abbia interesse può prendere visione del progetto di Piano e far pervenire, entro trenta giorni dalla data di deposito di cui alla lettera d), osservazioni ai contenuti dello stesso;
f) copia del progetto di Piano è, altresì, inviata agli enti e alle organizzazioni di cui alla lettera a);
g) scaduto il termine di cui alla lettera e), il progetto di Piano, eventualmente modificato a seguito dell' accoglimento delle osservazioni pervenute, è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
1 bis. Il decreto di approvazione è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è efficace dalla data della sua pubblicazione.
2. Il Piano può essere modificato in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo. La procedura per la revisione è quella prevista per la formazione del Piano stesso.
3. Le previsioni del Piano costituiscono indirizzi per gli interventi e le opere pubbliche che incidono sull' assetto del territorio.
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 3/2008
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 57, comma 1, lettera h), L. R. 16/2008
3Comma 1 bis aggiunto da art. 57, comma 1, lettera i), L. R. 16/2008