LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 66
 Circolazione dei veicoli
e trasporti eccezionali
Le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale previste dall' articolo 10 del TU approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito con l' articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, sono delegate, per le strade di rispettiva proprietà, alle Amministrazioni provinciali e comunali.
Qualora la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, di cui al primo comma, interessi la rete viaria di più enti della medesima provincia, le autorizzazioni sono rilasciate dall' Amministrazione provinciale competente per territorio.
Qualora la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, di cui al primo comma, interessi la rete viaria di più province o di comuni di province diverse, le autorizzazioni sono rilasciate dall' Amministrazione provinciale nel cui territorio ha inizio il trasporto eccezionale o la circolazione del veicolo eccezionale, sentite le altre Amministrazioni provinciali circa lo stato di percorribilità delle strade interessate.
Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo e terzo si applicano anche per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e veicoli eccezionali richieste per un determinato periodo di tempo.
Gli indennizzi dovuti agli enti proprietari per la maggiore usura della strada sono versati, nella misura prevista dalla legge, all' Amministrazione regionale, che provvederà a ripartire le somme percepite a favore degli Enti locali sulla base dell'estesa chilometrica delle strade di competenza di ciascuna Provincia con le forme, i criteri e le modalità, di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22.
Gli enti delegati sono tenuti alla compilazione e all' aggiornamento del registro delle autorizzazioni rilasciate ed inviano entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione copia dello stesso e delle relative autorizzazioni, ai fini della tenuta aggiornata dell' archivio, di cui all' articolo 3 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984.
I documenti di cui al precedente comma sono corredati da una relazione sull' attività concernente le funzioni amministrative delegate con la presente legge.
Alla formazione del catasto delle strade provinciali e comunali, di cui all' articolo 3 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984, provvedono le Amministrazioni provinciali e comunali con le modalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 16/2001
2Parole aggiunte al quinto comma da art. 5, comma 1, L. R. 9/2008