LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 57
In conformità al programma di cui al punto 1) dell' articolo 55 l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende di trasporto pubbliche e private contributi annui costanti, per un periodo non superiore a cinque anni, sugli interessi dei mutui contratti presso istituti o aziende di credito presenti sul territorio regionale per le seguenti finalità:
- acquisto di veicoli da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale;
- acquisto di mezzi da adibire a soccorso stradale di veicoli in avaria, aventi le caratteristiche del DM 11 novembre 1982 e successive modifiche ed integrazioni;
- spese sostenute per le modifiche apportate ai mezzi rotabili allo scopo di ridurre i costi energetici o l' inquinamento ambientale.
L' ammontare dei contributi di cui al primo comma non può superare la misura del 60 per cento del tasso di riferimento.
Caratteristiche, condizioni ed obblighi cui debbono comunque sottostare i mezzi sono quelle stabilite al precedente articolo 56.
I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con il finanziamento di cui al precedente articolo 56.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.