LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 49
 Norme procedurali
per l' esercizio delle attribuzioni in materia
di trasporto pubblico locale
Nell' attuazione del programma di cui all' articolo precedente, la Giunta regionale:
1) approva, per il relativo esercizio finanziario, la formulazione iniziale del programma;
2) approva, nel corso dell' esercizio, eventuali assestamenti del programma, verificando e modificando, ove necessario, le determinazioni economico - finanziarie di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo 48 in relazione alle disposizioni statali di carattere normativo e finanziario emanate in materia, ad esigenze sopravvenute oppure alla modifica del regime tariffario;
3) approva, dopo la chiusura dell' esercizio finanziario l' assestamento definitivo del programma, sulla base dei dati consuntivi della gestione dei servizi nell' esercizio precedente e sulla base dell' ammontare dell' assegnazione dello Stato alla Regione sul Fondo nazionale di cui al Titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151.
I provvedimenti di cui all' articolo precedente sono adottati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 12.
Per l' adozione delle tariffe, di cui al precedente articolo 48, lettera b), sono altresì consultati gli Enti locali interessati attraverso le relative associazioni.
Note:
1Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 24, comma 3, L. R. 5/1994
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 20, comma 18, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.
5Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 14, comma 1, L. R. 12/1999
6Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 4, comma 108, L. R. 2/2000