LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/1986
Materia:
430.01 - Trasporti

Art. 33
 Obblighi del concessionario
Il concessionario è tenuto all' osservanza di tutte le disposizioni fornite dall' Amministrazione regionale o dall' ente concedente per assicurare la regolarità dell' esercizio dei servizi pubblici di trasporto passeggeri.
In particolare, il concessionario è tenuto a dotarsi di un regolamento di vettura uniformato ad un disciplinare - tipo deliberato dalla Giunta regionale.
È tenuto altresì a fornire agli organi preposti alla vigilanza dati e documentazione statistiche concernenti il servizio.
Le violazioni alle disposizioni, che determinano pregiudizio al regolare esercizio dei servizi di linea, sono perseguite comunque ai sensi dell' articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Restano fermi gli obblighi, a carico del concessionario, previsti da leggi dello Stato, per il trasporto di effetti postali.
Prima di attuare il servizio, il concessionario dà esecuzione agli adempimenti imposti dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di regolarità della gestione e di sicurezza dell' esercizio, fornendone prova all' ente concedente.
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.