LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 agosto 1986, n. 36

Attuazione dei progetti delle province nel quadro del Piano regionale di sviluppo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/09/1986
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione

Art. 2
 
Con deliberazione della Giunta regionale vengono definite annualmente, dopo l' entrata in vigore del Piano regionale di sviluppo e del bilancio pluriennale e annuale, le modalità per la redazione degli elaborati progettuali delle Province.
Le Province presentano gli elaborati medesimi all' Amministrazione regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione suindicata.
L' istruttoria degli elaborati è affidata alla Direzione regionale del bilancio e della programmazione, la quale accerta la conformità dei progetti con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo, verifica la loro compatibilità con il complesso delle azioni e degli interventi promossi dall' Amministrazione regionale e valuta le caratteristiche proprie dei progetti medesimi, con particolare riferimento alla sussistenza di condizioni di rapida eseguibilità.