LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 1986, n. 33

Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l' anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/08/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO III
 NORME AUTORIZZATIVE
DI NUOVE O MAGGIORI SPESE
Art. 20
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2015.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 600 milioni.
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa di lire 2.100 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 2.100 milioni fa carico al capitolo 7566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato, in termini di competenza, di lire 2.100 milioni per l' anno 1986.
I rientri previsti dal secondo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 919 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 1.250 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 1.250 milioni fa carico al capitolo 7446 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.250 milioni per l' anno 1986.
Art. 21

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole aggiunte al terzo comma da art. 29, comma 1, L. R. 28/1988
2Integrata la disciplina del nono comma da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991
3Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 22
 Interventi a favore del settore industriale
Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 540 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 540 milioni fa carico al capitolo 7940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente elevato di lire 540 milioni per l' anno 1986.
Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1986 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7916 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Per le finalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito con l' articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Per le finalità previste dal Capo II della legge regionale 18 agosto 1971, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7944 con la denominazione: << Contributi una tantum per promuovere, stimolare e sostenere gli investimenti diretti alla ricerca mineraria di mineralizzazioni a solfuri misti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1986 - 1988, fa carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988, e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 3.000.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Articolo interpretato da art. 85, comma 1, L. R. 3/1988
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 85, comma 1, L. R. 25/1989
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 220, comma 1, L. R. 5/1994
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera p), L. R. 10/2012
Art. 24
 Interventi nel settore dell' artigianato
Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 8205 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 1.500 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni 1989 e 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 25
 Interventi nel settore del commercio
Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
L' onere di 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1987 e 1988, fa carico al capitolo 6477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986- 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 3.000 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 26
 Interventi nel settore del turismo
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 6538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Per le finalità previste dall' art. 2, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1986 e di lire 200 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1986 e di lire 200 milioni per l' anno 1987.
Per le finalità previste dall' articolo 28 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale del commercio e del turismo - Categoria XI il capitolo 6527 con la denominazione: << Finanziamento straordinario per l' adattamento di immobile a sede di convegni e manifestazioni >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1986.
Per le finalità previste dall' articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1986, un limite d' impegno di lire 7 milioni per il settore del turismo.
Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 7 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 21 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 6515 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 21 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 27
 Interventi nel settore delle foreste
e dell' economia montana
Per le finalità previste dall' art. 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 6253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 250 milioni per l' anno 1986.
Ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1985, è concesso un ulteriore contributo regionale straordinario ai Consorzi per l' Ufficio di economia e di bonifica montana costituiti o costituendi fra le Comunità montane ai sensi dell' articolo 24 ter della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, inserito con l' articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44.
Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1986.
Art. 28
 Interventi nel settore delle opere pubbliche
e di interesse pubblico
Per le finalità di cui all' articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 29, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il contributo straordinario ivi previsto con l' ulteriore importo di lire 1.500 milioni.
A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 6646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1986.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per la realizzazione di programmi d' interventi quali previsti dall' articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44 per il potenziamento del porto di Monfalcone.
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988, a decorrere dall' anno 1987 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria XI - il capitolo 6669 con la denominazione: << Finanziamento straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone per la realizzazione di programmi d' investimento per il potenziamento del porto di Monfalcone >> e con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l' anno 1987.
Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 150 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005. L' onere di lire 450 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986- 1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 450 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5, così come integrato con il primo ed il secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e dall' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 180 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 180 milioni fa carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 180 milioni per l' anno 1986.
Art. 29
 Interventi nel settore dell' edilizia residenziale
Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.
L' onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 8397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente elevato di lire 300 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare interventi conservativi degli immobili civili del patrimonio edilizio annesso al compendio minerario di Cave del Predil, per l' importo complessivo di lire 500 milioni, di cui lire 200 milioni nell' anno 1986 e lire 300 milioni nell' anno 1987.
Alla realizzazione dei suddetti interventi si provvederà direttamente ovvero mediante concessione al Comune di Tarvisio o all' Istituto autonomo case popolari di Tolmezzo, competente per territorio.
L' importo di cui al primo comma verrà erogato per lire 200 milioni al momento della concessione e, per la rimanente parte, all' inizio dell' esercizio 1987, salvo rimanendo l' obbligo dell' ente concessionario di dimostrarne l' impiego a lavori ultimati.
A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1986 e di lire 300 milioni per l' anno 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Direzione regionale dei servizi amministrativi - Categoria IX, il capitolo 6715 con la denominazione: << Spese per interventi conservativi degli immobili civili del patrimonio edilizio annesso al compendio minerario di Cave del Predil >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1986 e di lire 300 milioni per l' anno 1987.
Art. 30
 Interventi nel settore dei servizi sociali e culturali
Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall' articolo 4, primo comma, lettera b), e secondo comma, lettera a), della legge regionale 10 aprile 1986, n. 9, è autorizzato nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 210 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 210 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.
L' onere di lire 630 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 8484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 630 milioni.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 3333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 150 milioni per l' anno 1986.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti ed istituzioni locali che gestiscono strutture assistenziali per anziani e minori finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano di disavanzi accertati al 31 dicembre 1985.
I finanziamenti saranno concessi su presentazione, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda, con allegata copia del bilancio dal quale risulti il disavanzo, alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale.
A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 3360 con la denominazione: << Finanziamenti straordinari ad enti ed istituzioni locali che gestiscono strutture assistenziali per anziani e minori al fine di ripianare disavanzi accertati al 31 dicembre 1985 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 900 milioni per l' anno 1986.
Per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1989.
La quota di lire 4.000 milioni autorizzata con il precedente comma farà carico al capitolo del bilancio per l' anno 1989 corrispondente al capitolo 7099 del bilancio per l' anno corrente.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere ad Enti ed Istituti contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per l' organizzazione e la realizzazione di convegni riguardanti la ricostruzione del Friuli in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 1976.
A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l' anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria - Categoria IV - il capitolo 807 con la denominazione: << Contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per l' organizzazione e la realizzazione del convegno riguardante la ricostruzione del Friuli in occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 40 milioni per l' anno 1986.
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 37 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, nel cui testo la locuzione << mostre, manifestazioni e convegni >> viene sostituita con la seguente << mostre, manifestazioni, convegni nonché redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni >>, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 30 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere fa carico al capitolo 763 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 30 milioni per l' anno 1986, e la cui denominazione viene modificata sostituendo la locuzione << mostre, manifestazioni e convegni >> con la seguente << mostre, manifestazioni, convegni, nonché redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni >>.
Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 70 milioni fa carico al capitolo 7032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 70 milioni per l' anno 1986.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 14, primo comma, L. R. 48/1986
2Parole sostituite al quarto comma da art. 14, primo comma, L. R. 48/1986
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.