LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 1986, n. 33

Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l' anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/08/1986
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 37
 Beni culturali
Il limite d' impegno di lire 200 milioni autorizzato per l' anno 1984 con l' articolo 48 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene ridotto di lire 49.700.000 a partire dall' anno 1986.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 49.700.000 per ciascuno degli anni dal 1986 al 2003.
Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato, nell' anno 1986, il limite d' impegno di lire 49.700.000.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 49.700.000 per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.
L' onere di lire 149.100.000 corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988 fa carico al capitolo 7068 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, il cui stanziamento, in relazione al disposto di cui al precedente primo comma, presenta sufficiente disponibilità.
Le annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.