LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 gennaio 1986, n. 2

Attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, concernente la sistemazione definitiva del personale giovanile di cui al decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/01/1986
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 9
 
Limitatamente al personale assunto in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, la Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge 16 maggio 1984, n. 138, rimborserà, a partire dal 1 gennaio 1984, le spese relative al trattamento economico dei giovani occupati esclusivamente agli enti indicati nella lettera c) dell' art. 7 della richiamata legge 16 maggio 1984, n. 138, e regolerà i rapporti finanziari con gli enti di cui alla lettera b) dell' articolo 7 della legge medesima, in dipendenza dei giovani occupati fino a tutto l' anno 1983.
La Regione rimborserà agli enti specificati nel precedente articolo 1 le spese relative al trattamento economico dei giovani assunti in base alla legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, compresi quelli già immessi in ruolo a partire dal 1 gennaio 1984, anche se inquadrati presso enti situati in zone non comprese tra quelle previste dalla predetta legge regionale.
La Regione potrà corrispondere, agli enti interessati, anticipazioni trimestrali dietro presentazione di appositi modelli, approvati con deliberazione della Giunta regionale, nei quali dovranno essere indicati, in particolare, il numero dei giovani occupati e l' ammontare globale della relativa spesa annuale presunta.
Dette anticipazioni non potranno comunque superare complessivamente l' 80% della suddetta spesa annuale. Al definitivo conguaglio si provvederà dietro presentazione dell' elenco delle spese sostenute, con le modalità che verranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore al lavoro e assistenza sociale.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 19/1987