LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 gennaio 1986, n. 2

Attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, concernente la sistemazione definitiva del personale giovanile di cui al decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/01/1986
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 3
 
In relazione ad effettive esigenze funzionali dei singoli enti, possono essere effettuati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le associazioni e le organizzazioni indicate al settimo comma dell' articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138, trasferimenti di personale soprannumerario da collocare nei ruoli organici del personale di pari qualifica dell' ente ricevente anche in soprannumero, in misura, comunque, non superiore al 30% delle rispettive dotazioni organiche.
Tale limite potrà essere variato secondo le procedure previste dall' ottavo comma dell' articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138.
Qualora il parere previsto dal primo comma del presente articolo non venga reso entro 20 giorni dalla richiesta, si considera acquisito favorevolmente da parte di ciascuna associazione od organizzazione.