LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 gennaio 1986, n. 2

Attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, concernente la sistemazione definitiva del personale giovanile di cui al decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/01/1986
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 2
 
Il personale iscritto nella graduatoria unica regionale che dopo l' espletamento delle procedure di cui al precedente articolo 1 non sia stato ancora immesso nei ruoli per mancanza di posti disponibili, è collocato in soprannumero, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici del personale di pari qualifica iniziale, o equiparabile, degli enti presso i quali presta servizio. Nel caso in cui presso tali enti non sussistano qualifiche uguali o equiparabili, il personale medesimo è collocato in soprannumero presso altri enti che hanno ruoli di personale con le relative qualifiche.