LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/01/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 1
 Proprietà contadina
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato nell' anno 1985 l' ulteriore limite di impegno di lire 1.500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2014.
L' onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987 fa carico al capitolo 7232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 2
 Miglioramento strutture ed infrastrutture agricole
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato nell' anno 1985 l' ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2016.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 7243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 3
 Anticipazione all' ERSA
per finanziamenti a cooperative agricole
Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni nell' anno 1985, da utilizzare per la concessione da parte dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole - ivi comprese le cooperative di altre categorie che esercitano anche attività nel settore dell' agricoltura, - loro consorzi, consorzi di bonifica ed associazioni provinciali degli allevatori.
Per la concessione dei finanziamenti di cui al precedente comma, la data del 31 agosto 1981, di cui al 1 alinea del secondo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, è modificata in quella del 31 ottobre 1984.
Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 7563 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Il rimborso dell' anticipazione prevista dal presente articolo affluirà al capitolo 915 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 4
 Finanziamenti all' ERSA per il sistema antigrandine
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 aprile 1983, n. 25, ed in particolare per consentire all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura di sostenere le spese di investimento relative alla messa in funzione del sistema comune di difesa antigrandine, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Art. 5
 Centro zootecnico sperimentale
Per le finalità previste dall' articolo 10, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.