LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  29/01/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 67
 Finanziamento straordinario al Comune di Arta Terme
In relazione alle particolari esigenze di valorizzazione turistica del territorio comunale, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Arta Terme un finanziamento straordinario di lire 300 milioni nell' anno 1985, da utilizzarsi per le finalità istituzionali del Comune medesimo.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985. Detto onere fa carico al capitolo 5405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 46, primo comma, L. R. 25/1985
2Primo comma sostituito da art. 46, primo comma, L. R. 25/1985