LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56

Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli - Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1985
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
230.01 - Organizzazione turistica
430.05 - Trasporti a fune

Art. 2
 
Per il perseguimento delle finalità di cui all' articolo precedente, la società potrà procedere:
a) all' acquisizione in proprietà o in uso a qualsiasi titolo e alla cessione di impianti di risalita e relative pertinenze nonché di piste da sci;
b) alla progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti di risalita e relative pertinenze nonché di piste da sci;
c) all' acquisizione, progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti, servizi, infrastrutture, strutture anche ricettive, situate o da situarsi nelle aree adiacenti quelle interessate da impianti di risalita, piste da sci e relative pertinenze.

Per l' attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la società potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare od immobiliare, con la sola esclusione della raccolta del risparmio o dell' esercizio del credito nelle forme soggette all' applicazione della legge 7 marzo 1938, n. 141.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 63/1986
2Parole aggiunte al primo comma da art. 92, comma 1, L. R. 25/1989