LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56

Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli - Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/12/1985
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
230.01 - Organizzazione turistica
430.05 - Trasporti a fune

Art. 1
In considerazione della rilevanza economica ed occupazionale che assumono per il Friuli - Venezia Giulia le iniziative turistiche, l' Amministrazione regionale è autorizzata a prendere l' iniziativa della costituzione, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2458 del codice civile, di una società per azioni avente lo scopo di concorrere, nel quadro della politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli - Venezia Giulia.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 129, L. R. 1/2005
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 103, L. R. 22/2007
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 17/2011