LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53

Integrazioni alla legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, concernente << Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/12/1985
Materia:
420.07 - Edifici di culto

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 89, L. R. 1/2004
Art. 1
 
Dopo l' articolo 7 bis della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, viene inserito il seguente articolo:
<< Art. 7 ter
 
L' Amministrazione regionale, sentita la competente autorità religiosa, è autorizzata a concedere contributi pluriennali ed " una tantum" per la costruzione, la ristrutturazione, l' ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero pastorale, compresi l' ufficio e l' abitazione del parroco, e le relative pertinenze, con priorità per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione.
I contributi pluriennali sono concessi per un periodo non superiore ad anni 20 nella misura annua costante del 10% della spesa riconosciuta ammissibile a favore dei soggetti che assumono l' iniziativa delle opere.
I contributi " una tantum" sono concessi, in aggiunta o in alternativa ai contributi pluriennali, sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dai predetti contributi, e comunque nella misura massima del 50% della spesa ammissibile, elevabile al 90% per i lavori attinenti alle chiese.
La spesa ammissibile, ai fini di cui ai precedenti commi, comprende, oltre al costo delle opere o dei lavori, il prezzo di acquisto dell' area necessaria ed eventualmente degli edifici preesistenti da demolire o da sistemare, nonché una quota, per spese generali o di collaudo, non superiore al 7% di tale costo.
Le domande di concessione dei contributi, corredate da un progetto di massima dei lavori da realizzare o da un preventivo sommario della spesa occorrente, devono essere presentate alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici entro il 31 marzo di ogni anno e, per il 1986, entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Per l' ottenimento della concessione formale dei contributi, nei limiti della spesa ammessa in via di massima dalla Giunta regionale, dovranno essere presentati, nei termini che saranno stabiliti dall' Assessore regionale delegato a trattare la materia dei lavori pubblici, il progetto esecutivo con l' indicazione dei mezzi di finanziamento dei lavori.
Alla concessione e all' erogazione dei contributi provvede il Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.
I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per opere già eseguite, ed ammesse a godere dei finanziamenti della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali opere le Amministrazioni provinciali, enti delegati, non possono addivenire alla determinazione definitiva dei contributi concessi in carenza della relativa documentazione di spesa. In tali casi la spesa ammissibile in via definitiva a contributo viene determinata sulla base di una stima del Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio. >>

Art. 2
 
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con il precedente articolo 1, sono autorizzati, nell' anno 1986, un limite d' impegno di lire 500 milioni e, nell' anno 1987, un ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:
anno 1986 lire 500 milioni
anni dal 1987 al 2005 lire 1.000 milioni
anno 2006 lire 500 milioni

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 viene istituito, a decorrere dall' anno 1986, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale dei lavori pubblici - Categoria XI - il capitolo 6464 con la denominazione: << Contributi pluriennali per la costruzione, la ristrutturazione, l' ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e relative pertinenze >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1986 e 1987.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Per le finalità previste dal terzo comma dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con il precedente articolo 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 viene istituito, a decorrere dall' anno 1986, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale dei lavori pubblici - Categoria XI - il capitolo 6465 con la denominazione: << Contributi una tantum per la costruzione, la ristrutturazione, l' ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e relative pertinenze >> e con lo stanziamento complessivo di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
La quota autorizzata per l' anno 1988 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' anno medesimo.
All' onere complessivo di lire 5.500 milioni previsto dai precedenti commi si fa fronte come segue:
- per lire 2.500 milioni relativi all' anno 1986, mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 1954 lire 800 milioni
- capitolo 6457 lire 200 milioni
- capitolo 6995 lire 1.500 milioni
- per lire 3.000 milioni relativi all' anno 1987, mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.

Art. 3
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.