LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 1985, n. 30

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l' anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO IV
 ALTRE NORME FINANZIARIE,
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 46

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 47

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 3, L. R. 12/1995
Art. 48
 Modalità agevolative di pagamento
Nei casi di aperture di credito disposte a favore di un dipendente in servizio presso l' ufficio della Regione staccato in Roma, di cui all' articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, gli eventuali buoni di prelevamento in contanti possono essere riscossi mediante accreditamento su di un apposito conto corrente bancario intestato al dipendente stesso.
Art. 49

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 258, comma 1, L. R. 7/1988
Art. 50
 Interpretazione autentica dell' articolo 2
della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62
In via di interpretazione autentica dell' articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, tra le spese di primo impianto per il funzionamento della stazione confinaria di S. Andrea a Gorizia, va compresa anche quella relativa al conferimento di capitale a favore della società di gestione dell' impianto.
Art. 51
 Modifica articolo 53 della legge regionale
29 giugno 1983, n. 70
Il quarto comma dell' articolo 53 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è sostituito dal seguente:
<< Ai fini di cui al precedente primo comma, le modalità e i termini del conferimento di capitale sono regolati da apposita convenzione da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la " Autovie Venete SpA " >>.

Art. 52
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.