LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 1985, n. 30

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l' anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO I
 Utilizzazione di stanziamenti iscritti
nel fondo globale
Art. 35
 Bonifica ed irrigazione
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 viene istituito, a decorrere dall' anno 1986, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7191 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione destinate alla sistemazione dei corsi d' acqua in pianura, alla difesa dalle acque, alla provvista ed all' adduzione di acque per l' irrigazione, nonché allo scolo delle acque - Fondi regionali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 20.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 10.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 10.000 milioni per l' anno 1987.
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 viene istituito, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7192 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di opere riguardanti la distribuzione irrigua e la rete di scolo delle acque - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni per l' anno 1987.
All' onere complessivo di lire 30.000 milioni previsto dai precedenti commi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
Art. 36
 Conferimento al Fondo di rotazione
per le iniziative economiche
L' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE - istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 5 miliardi, da utilizzare per il finanziamento di nuovi investimenti e di nuove iniziative delle aziende a partecipazione statale nelle province di Trieste e Gorizia, da realizzarsi anche in concorso con operatori privati.
Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 6814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partite n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).