LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 1985, n. 30

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l' anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 Norme relative all' assunzione di mutui
Art. 13
 Mutui finalizzati di cui all' articolo 11
della legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9
L' Amministrazione regionale costituisce, nella forma di gestione fuori bilancio, un fondo speciale, al quale affluiranno annualmente le somme necessarie al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui previsti dall' articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9.
La gestione del fondo speciale di cui al precedente comma è affidata all' istituto di credito titolare del servizio di tesoreria regionale.
L' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con l' istituto predetto apposita convenzione per regolare il funzionamento del fondo, ivi comprese le modalità di afflusso delle somme di cui al precedente comma e di rientro al bilancio regionale delle eventuali disponibilità attive, nonché la remunerazione degli oneri inerenti all' amministrazione del fondo medesimo.
Al fondo di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui previsti dall' articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9, l' Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all' istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell' articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come sostituito con l' articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.
Note:
1Articolo interpretato da art. 60, primo comma, L. R. 5/1986
2Primo comma interpretato da art. 69, comma 1, L. R. 19/1987
Art. 14
 Mutuo di cui all' articolo 1 del decreto legge
29 agosto 1984, n. 528,
integrato dalla legge di conversione 31 ottobre 1984, n. 733
L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, nell' anno 1985, ai sensi dell' articolo 1 del decreto legge 29 agosto 1984, n. 528, così come integrato dalla legge di conversione 31 ottobre 1984, n. 733, apposito mutuo di lire 94.409.027.000 per la copertura delle maggiori spese di parte corrente delle Unità sanitarie locali autorizzate per l' anno 1984.
A tal fine, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo IV - Rubrica n. 1 - il capitolo 1003 con la denominazione << Ricavo derivante dal mutuo di cui all' articolo 1 del decreto legge 29 agosto 1984, n. 528, così come integrato dalla legge di conversione 31 ottobre 1984, n. 733 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 94.409.027.000 e, in termini di cassa, di lire 70.806.770.250.
Conseguentemente, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985- 1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - il capitolo 2547 con la denominazione << Finanziamento alle Unità sanitarie locali delle maggiori spese, non coperte, sostenute ai sensi dell' articolo 1 del decreto legge 29 agosto 1984, n. 528, così come integrato dalla legge di conversione 31 ottobre 1984, n. 733 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 94.409.027.000 e, in termini di cassa, di lire 70.806.770.250.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 6/1986
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 48/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, primo comma, L. R. 4/1987