LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 1985, n. 30

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l' anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 48
 Modalità agevolative di pagamento
Nei casi di aperture di credito disposte a favore di un dipendente in servizio presso l' ufficio della Regione staccato in Roma, di cui all' articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, gli eventuali buoni di prelevamento in contanti possono essere riscossi mediante accreditamento su di un apposito conto corrente bancario intestato al dipendente stesso.