LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 1985, n. 30

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l' anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 34
 Liberazione ipoteche gravanti su alloggi
ed immobili Enti soppressi
L' Amministrazione regionale, subentrata ai sensi del secondo comma dell' articolo 3 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, nei rapporti di mutuo, attinenti alla realizzazione di opere infrastrutturali, di immobili e di complessi edilizi localizzati nel territorio del Friuli - Venezia Giulia già facenti capo agli Enti soppressi con l' articolo 1 bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge 21 ottobre 1978, n. 641, provvede all' ammortamento dei mutui suddetti con spesa a carattere obbligatorio ai sensi del combinato disposto dell' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e degli articoli 13 e 31 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
Per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, l' Amministrazione regionale può avvalersi del rilascio di delegazione al Tesoriere regionale, a valere sulle quote fisse dei tributi erariali devoluti alla Regione ai sensi dell' articolo 49 dello Statuto d' autonomia, così come sostituito con l' articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.
L' Amministrazione regionale procede, assumendone ogni spesa connessa e conseguente, alla liberazione delle ipoteche gravanti sulle opere, sugli immobili e sui complessi edilizi di cui al presente articolo ed a tal fine è autorizzata a:
a) acquisire apposita garanzia fidejussoria da parte di istituti di credito abilitati ai sensi della legge 22 maggio 1956, n. 635, in sostituzione della garanzia reale a peso dei beni ipotecati;
b) costituire ipoteca su altri beni del patrimonio regionale, sostitutiva di quelle gravanti sui beni citati;
c) estinguere in via anticipata il residuo debito dei mutui assistiti dalle ipoteche.

Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.100 milioni per l' anno 1985 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 2012.
L' onere di lire 2.300 milioni corrispondente alle quote autorizzate con il precedente comma per gli anni dal 1985 al 1987 fa carico al capitolo 6712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di complessive lire 2.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.100 milioni per l' anno 1985 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e la cui denominazione viene così integrata: << ... nonché oneri connessi alla liberazione delle ipoteche gravanti sulle opere, sugli immobili e sui complessi edilizi realizzati con i mutui già contratti dagli Enti soppressi con il già citato articolo 1 bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481 >>.
Le quote autorizzate per gli anni dal 1988 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Integrata la disciplina del terzo comma da art. 76, comma 6, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.