LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 1985, n. 30

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l' anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 23
 Servizi di trasporto
Per le finalità previste dall' articolo 1, lettera c), della legge regionale 10 aprile 1972, n. 18, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8552 con la denominazione: << Sovvenzioni, contributi e spese per l' istituzione, l' esercizio ed il riordinamento dei servizi di trasporto marittimi, aerei e terrestri >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1985.