LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

TITOLO V
 NORME FINANZIARIE
Art. 51
 
Gli oneri previsti dal secondo comma dell' articolo 9 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, così come aggiunto con il primo comma del precedente articolo 8, fanno carico al capitolo 8102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
In relazione al disposto di cui al primo comma del precedente articolo 11, la denominazione del capitolo 2917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene integrata con la locuzione: << , nonché per la posa in opera e la manutenzione di attrezzature. >>.
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 21, le denominazioni dei capitoli 6398 e 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, vengono integrate inserendo dopo la locuzione: << completamento di municipi, >> la locuzione: << ... e di altri edifici destinati ad uffici o servizi comunali... >>.
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 24, la denominazione del capitolo 8598 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene sostituita con la seguente: << Finanziamento al Consorzio per l' aeroporto del Friuli - Venezia Giulia per opere di miglioramento e potenziamento delle strutture e degli impianti dell' aeroporto regionale, nonché per l' acquisto di attrezzature fisse e mobili >>.
Gli oneri previsti dal terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, così come inserito con il precedente articolo 25, fanno carico ai capitoli 8530 e 8531 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dal quarto comma dell' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, così come aggiunto con il secondo comma del precedente articolo 26, fanno carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, la cui denominazione viene integrata inserendo dopo la locuzione: << attrezzature sportive fisse e mobili, >> la locuzione: << per l' esecuzione di opere di ripristino o di ricostruzione di impianti sportivi danneggiati o distrutti, >>, ed il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 27, la denominazione del capitolo 3335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene modificata sostituendo la parola << contributi >> con la parola << finanziamenti >>.
Gli oneri previsti dal quarto e quinto comma dell' articolo 107 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, così come aggiunti con il primo comma del precedente articolo 28, fanno carico al capitolo 1232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, la cui denominazione viene integrata inserendo dopo la locuzione << ai Comuni >> la locuzione << o agli IACP >>.
Gli oneri previsti dal sesto comma dell' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, così come aggiunto con il precedente articolo 33, fanno carico al capitolo 8579 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, la cui denominazione viene integrata con la locuzione: << ... e dalle imprese armatoriali per l' acquisto di contenitori. >>.
Gli oneri previsti dall' articolo 6 bis della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11, così come aggiunto con il precedente articolo 36, fanno carico al capitolo 2134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dal precedente articolo 37 fanno carico al capitolo 2151 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dal primo comma dell' articolo 49 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, così come sostituito con il precedente articolo 38, fanno carico al capitolo 2100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dall' articolo 2 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, così come sostituito con il precedente articolo 43, fanno carico al capitolo 263 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 46, la denominazione del capitolo 5405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene sostituita con la seguente: << Finanziamento straordinario al Comune di Arta Terme per il conseguimento delle finalità istituzionali >>.
Art. 52
 
Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, così come sostituito con il primo comma del precedente articolo 19, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.764 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.164 milioni per l' anno 1985, lire 1.300 milioni per l' anno 1986 e lire 300 milioni per l' anno 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale dei lavori pubblici - Categoria IX - il capitolo 6322 con la denominazione: << Spese per l' esecuzione di studi concernenti l' individuazione degli ambiti territoriali più idonei per la realizzazione di opere igienico - sanitarie nonché di progettazioni per la costruzione, il potenziamento, l' ampliamento e la sistemazione delle opere medesime >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.764 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.164 milioni per l' anno 1985, di lire 1.300 milioni per l' anno 1986 e di lire 300 milioni per l' anno 1987.
Al predetto onere di lire 2.764 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 764 milioni (164 milioni relativi all' anno 1985, 300 milioni relativi all' anno 1986 e 300 milioni relativi all' anno 1987), mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985;
- per lire 1.000 milioni, relative all' anno 1985, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6995 del precitato stato di previsione;
- per lire 500 milioni, relative all' anno 1986, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 << Fondo riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987;
- per le restanti lire 500 milioni, relative all' anno 1986, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1954 << Fondo di riserva per le spese impreviste >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.

Sul precitato capitolo 6322 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.110 milioni cui si fa fronte come segue:
- per lire 110 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985;
- per le restanti lire 1.000 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6995 del medesimo stato di previsione.

Art. 53
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 47 è autorizzata la spesa di lire 260 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria XI - il capitolo 8601 con la denominazione: << Contributo straordinario al Comune di Bagnaria Arsa per l' acquisizione delle aree necessarie al realizzo di un progetto di riuso e riassetto urbanistico ambientale di terreni già utilizzati a cava destinata al reperimento di inerti per la realizzazione dello scalo ferroviario di Cervignano del Friuli >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 260 milioni per l' anno 1985.
Per le finalità previste dal precedente articolo 49 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Servizio della caccia e della pesca - Categoria IV - il capitolo 603 con la denominazione: << Contributi una tantum alle organizzazioni dei pescatori sportivi in acque interne >> e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa, di lire 50 milioni per l' anno 1985.
All' onere complessivo, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 310 milioni previsto dai precedenti commi si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 1953: << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> del precitato stato di previsione.
Art. 54
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 48 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale dei lavori pubblici - Categoria XI il capitolo 6463 con la denominazione: << Finanziamento straordinario a favore dell' Istituto autonomo case popolari di Tolmezzo a fronte di maggiori oneri maturati nei programmi costruttivi >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.200 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6531 del precitato stato di previsione.
Art. 55
 
Il limite di impegno di lire 1.500 milioni autorizzato con il primo comma dell' articolo 36 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene ridotto di lire 150 milioni a decorrere dall' anno 1985. Le annualità relative verranno ridotte di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.
Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 150 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.
L' onere di lire 450 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6438 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 450 milioni, cui si fa fronte - in relazione al disposto di cui al precedente primo comma - mediante storno di pari importo dal capitolo 6398 del precitato stato di previsione.
Art. 56
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.