LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO II
 Disposizioni in materia di opere pubbliche
e di interesse pubblico
Art. 19
 Modificazioni delle leggi regionali
29 dicembre 1976, n. 68, e 2 agosto 1982, n. 49
Sono abrogati gli articoli 2 e 2 bis della legge regionale 2 agosto 1982, n. 49, modificata con l' articolo 2 della legge regionale 17 luglio 1984, n. 29.
Le disposizioni abrogate in forza del precedente comma continuano a trovare applicazione nei confronti degli impegni già assunti e di quelli da assumere a fronte di ripartizioni di fondi già approvate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Primo comma abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui al presente comma continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.
Art. 20
 Determinazione definitiva contributi
Relativamente alle opere pubbliche iniziate nelle zone terremotate in epoca anteriore al 6 maggio 1976, per le quali non sia stata presentata la documentazione necessaria per la contabilizzazione finale, il contributo << una tantum >> concesso rimane definitivamente determinato nella misura corrispondente alle somme già erogate, purché il legale rappresentante dell' Ente pubblico beneficiario attesti l' irreperibilità della documentazione medesima.
Il contributo pluriennale verrà rideterminato proporzionalmente al contributo << una tantum >> come determinato al precedente comma.
Art. 21
Alla lettera a) dell' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, sono aggiunte le seguenti parole:
<< e di altri edifici destinati ad uffici o servizi comunali; >>.

Art. 22
 Interpretazione autentica dell' articolo 4
della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34
In via di interpretazione autentica dell' articolo 4 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, si intende che il legale rappresentante dell' Amministrazione interessata può disporre pagamenti sulle aperture di credito concesse a suo favore anche per far fronte a spese tecniche previste da progetti per la realizzazione di opere indicate all' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, indipendentemente dall' approvazione e finanziamento dei progetti stessi.
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 45, primo comma, L. R. 46/1986
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 59/1986