LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 51
 
Gli oneri previsti dal secondo comma dell' articolo 9 della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, così come aggiunto con il primo comma del precedente articolo 8, fanno carico al capitolo 8102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
In relazione al disposto di cui al primo comma del precedente articolo 11, la denominazione del capitolo 2917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene integrata con la locuzione: << , nonché per la posa in opera e la manutenzione di attrezzature. >>.
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 21, le denominazioni dei capitoli 6398 e 6399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, vengono integrate inserendo dopo la locuzione: << completamento di municipi, >> la locuzione: << ... e di altri edifici destinati ad uffici o servizi comunali... >>.
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 24, la denominazione del capitolo 8598 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene sostituita con la seguente: << Finanziamento al Consorzio per l' aeroporto del Friuli - Venezia Giulia per opere di miglioramento e potenziamento delle strutture e degli impianti dell' aeroporto regionale, nonché per l' acquisto di attrezzature fisse e mobili >>.
Gli oneri previsti dal terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, così come inserito con il precedente articolo 25, fanno carico ai capitoli 8530 e 8531 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dal quarto comma dell' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, così come aggiunto con il secondo comma del precedente articolo 26, fanno carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, la cui denominazione viene integrata inserendo dopo la locuzione: << attrezzature sportive fisse e mobili, >> la locuzione: << per l' esecuzione di opere di ripristino o di ricostruzione di impianti sportivi danneggiati o distrutti, >>, ed il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 27, la denominazione del capitolo 3335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene modificata sostituendo la parola << contributi >> con la parola << finanziamenti >>.
Gli oneri previsti dal quarto e quinto comma dell' articolo 107 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, così come aggiunti con il primo comma del precedente articolo 28, fanno carico al capitolo 1232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, la cui denominazione viene integrata inserendo dopo la locuzione << ai Comuni >> la locuzione << o agli IACP >>.
Gli oneri previsti dal sesto comma dell' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, così come aggiunto con il precedente articolo 33, fanno carico al capitolo 8579 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, la cui denominazione viene integrata con la locuzione: << ... e dalle imprese armatoriali per l' acquisto di contenitori. >>.
Gli oneri previsti dall' articolo 6 bis della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11, così come aggiunto con il precedente articolo 36, fanno carico al capitolo 2134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dal precedente articolo 37 fanno carico al capitolo 2151 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dal primo comma dell' articolo 49 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, così come sostituito con il precedente articolo 38, fanno carico al capitolo 2100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Gli oneri previsti dall' articolo 2 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, così come sostituito con il precedente articolo 43, fanno carico al capitolo 263 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
In relazione al disposto di cui al precedente articolo 46, la denominazione del capitolo 5405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene sostituita con la seguente: << Finanziamento straordinario al Comune di Arta Terme per il conseguimento delle finalità istituzionali >>.