LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 5
 Norme riguardanti i consorzi idraulici
di III categoria e di miglioramento fondiario
ed i consorzi idraulici di III categoria
Ai consorzi idraulici di III categoria e di miglioramento fondiario ed ai consorzi idraulici di III categoria possono essere accordate le provvidenze previste dall' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, nonché - secondo le aliquote e le disposizioni stabilite per le cooperative agricole - tutte le provvidenze contributive e creditizie previste dalla legislazione regionale per le imprese che esercitano l' attività agricola.
Nei riguardi dei consorzi di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni in materia di Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.