LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 giugno 1985, n. 25

Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell' Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1985
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 28
 Normativa regionale
in materia di edilizia residenziale pubblica
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75
In via di interpretazione autentica del secondo e del terzo comma dell' articolo 126 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, il canone di locazione sulla base del quale computare la rata di riscatto dopo l' entrata in vigore della citata legge regionale è quello determinato ai sensi, con le modalità ed i termini previsti dagli articoli 65, 66 e 141 della medesima legge regionale.
I titolari di domande di locazione a riscatto rateale già perfezionate, ovvero ancora da perfezionare con la stipula del relativo contratto ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, possono richiedere il pagamento in unica soluzione del prezzo di riscatto; in tale caso il prezzo di riscatto è determinato con riferimento al canone applicabile al richiedente alla data di entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
Note:
1Parole soppresse al terzo comma da art. 50, comma 1, L. R. 37/1988
2Primo comma abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.