LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 maggio 1985, n. 22

Piano regionale delle opere di viabilità.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/05/1985
Materia:
430.02 - Viabilità

CAPO VII
 Norme finali e transitorie
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 5/2007 , a decorrere dal 27 agosto 2007, come previsto dall'art. 66, c. 1, L.R. 5/2007.
Art. 21
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione del primo comma del precedente articolo 8 fanno carico al capitolo 8532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Per le finalità previste dal secondo comma del precedente articolo 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 360 milioni, suddivisa in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985 viene istituito al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 11 - Categoria IV - il capitolo 3428 con la denominazione: << Contributo a favore dell' Istituto per lo studio dei trasporti nell' integrazione economica europea con sede in Trieste >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 360 milioni, suddiviso in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 3 - Partita n. 14 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 120 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 3428 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 59, primo comma, L. R. 5/1986 con effetto, ex articolo 64 della medesima legge, dal 1° gennaio 1986.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 49, comma 1, L. R. 28/1988
3Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 69, comma 1, L. R. 23/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 69, comma 1, della L.R. 23/2007.