LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 settembre 1984, n. 48

Interventi straordinari per il riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio del 10 - 11 settembre 1983.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  04/09/1984
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO I
 Interventi di ripristino e riassetto
Art. 1
 
Il finanziamento straordinario, per l' importo complessivo di lire 48 miliardi, assegnato alla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia con l' articolo 5 ter del decreto legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge 23 dicembre 1983, n. 748, verrà impiegato, secondo le disposizioni della presente legge, per la realizzazione delle opere di ripristino nonché di quelle ritenute necessarie per il riassetto del territorio montano colpito dal nubifragio del 10-11 settembre 1983 in provincia di Udine.
Art. 2
 
Per le finalità di cui al precedente articolo 1 sono destinati:
a) lire 26 miliardi per interventi di ripristino e/o prevenzione e/o riassetto di opere idraulico - forestali e idrogeologiche;
b) lire 8 miliardi per interventi di ripristino e di prevenzione di opere pubbliche varie;
c) lire 12 miliardi per il ripristino della viabilità provinciale e comunale ivi comprese le opere necessarie per l' ammodernamento della rete viaria;
d) lire 500 milioni per gli interventi di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2;
e) lire 500 milioni per gli interventi di cui all' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33;
f) lire 500 milioni per gli interventi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69;
g) lire 500 milioni per rimborsi di spese sostenute dai Comuni per interventi di pronto soccorso non coperte dal fondo accreditato dallo Stato alla Prefettura di Udine.

Art. 3
 
Gli stanziamenti di cui all' articolo 2, lettere a), b), e c) della presente legge, sono utilizzabili mediante programmi predisposti dalle singole Direzioni competenti previa consultazione con le Comunità montane interessate e con l' Amministrazione provinciale di Udine.
Art. 4
 
Agli interventi di cui all' articolo 2, lettera c), provvede la Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, mediante conferimento di contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile a favore degli Enti locali titolari delle strade oggetto di opere di ripristino e di ammodernamento della rete viaria, ovvero mediante esecuzione a propria cura e spese delle opere medesime secondo le modalità di cui al successivo articolo 5.
Agli interventi di cui all' articolo 2, lettera d), provvedono le Direzioni regionali competenti secondo la corrispondente normativa di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2.
Agli interventi di cui all' articolo 2, lettera g), provvede la Direzione regionale degli enti locali su presentazione dei titoli di spesa approvati con deliberazione del Consiglio comunale.
I programmi degli interventi di cui al precedente articolo 3 sono coordinati dall' Assessore delegato alla protezione civile, sentito un apposito Comitato composto dagli Assessori preposti alla viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, ai lavori pubblici, alle foreste e alla pianificazione e bilancio, nonché dai relativi Direttori regionali, ed approvati dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore delegato alla protezione civile.
I programmi stessi dovranno indicare le modalità di esecuzione dei interventi ai sensi del presente articolo 4 e/o del successivo articolo 5.
Art. 5
 
L' Amministrazione regionale, per realizzare le opere previste dai programmi di cui al combinato disposto degli articoli 3 e 4 della presente legge, può procedere al trasferimento della potestà di eseguire le opere e delle relative funzioni all' Amministrazione provinciale di Udine, alle Amministrazioni comunali o alle competenti Comunità montane e loro Consorzi, a cui saranno contemporaneamente conferiti i necessari mezzi, ovvero all' affidamento in appalto o in economia secondo le rispettive norme di legge statali e/o regionali o secondo quanto previsto ai commi successivi.
L' Amministrazione regionale nonché gli enti indicati al precedente comma possono eseguire le opere mediante l' istituto della concessione, la quale avrà ad oggetto sia la costruzione sia l' espletamento delle relative funzioni pubbliche.
La scelta del concessionario può essere fatta tra società, imprese di costruzione singole o associate o loro consorzi, con preferenza per i consorzi e per le associazioni, anche temporanee, costituiti con una partecipazione almeno del 40% da imprese ubicate nel territorio regionale.
L' Amministrazione concedente, che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, può procedere all' affidamento, anche a trattativa privata, sulla base di gare esplorative volte ad identificare l' offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall' Amministrazione stessa secondo i criteri di cui all' articolo 24, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.
L' affidamento in concessione deve essere disposto mediante convenzione che disciplini i rapporti tra concedente e concessionario e preveda tra l' altro:
a) l' eventuale predisposizione a cura del concessionario dei progetti esecutivi secondo le norme vigenti;
b) l' acquisizione da parte del concessionario dei necessari atti autorizzativi entro termini stabiliti;
c) le modalità per la partecipazione del concedente alla vigilanza sui lavori ed ai collaudi in corso d' opera e definitivi;
d) le modalità ed i termini per la consegna dell' opera al concedente e le relative penalità in caso di ritardo;
e) le modalità ed i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e la determinazione delle ritenute di garanzia;
f) le modalità ed i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;
g) i casi di decadenza della concessione e le modalità e la relativa declaratoria;
h) l' eventuale clausola compromissoria.

Per le finalità del presente articolo, il grado di partecipazione in consorzi o in associazioni di imprese, anche riunite ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 584, è determinato dall' apporto economico delle singole imprese, desumibile dall' atto di costituzione del consorzio o dell' associazione temporanea, nonché dalla classifica d' iscrizione nell' Albo nazionale dei costruttori istituito con legge 10 febbraio 1962, n. 57.
Agli effetti del terzo e quarto comma del presente articolo, la gara sarà preceduta da un bando e dall' avviso di invito alla partecipazione dei soggetti ivi previsti.
Il bando indicherà i criteri generali di valutazione cui si atterrà l' organo dell' Amministrazione incaricato dell' esame comparativo delle offerte.
Art. 6
 
Limitatamente agli eventi dannosi contemplati dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine, ai Comuni ed alle Comunità montane interessate contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per il ripristino di manufatti ed opere poste a difesa o finalizzate al sostegno di edifici; a tali fini si applica la procedura di cui all' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68.