LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  30/01/1984
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO VII
 NORME NON COMPORTANTI EFFETTI
FINANZIARI
Art. 64
 
L' articolo 48 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è sostituito dal seguente:
<< Art. 48
 Incremento del fondo di dotazione della Friulia SpA
per interventi nel settore turistico
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >>, costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con un importo complessivo di lire 8.000 milioni.
Tale importo verrà utilizzato, su direttiva della Giunta regionale, per interventi determinati da esigenze economico - sociali, mediante partecipazione ed eventualmente assistenza finanziaria, a favore di società operanti nel settore turistico, al fine di agevolarne il potenziamento e lo sviluppo.
Detti fondi dovranno trovare investimento conformemente alla seguente divisione territoriale:
a) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828. >>


Conseguentemente, all' articolo 97 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, le denominazioni dei sottospecificati capitoli vengono sostituite con le seguenti:
cap. 6830 - << Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >>; cap. 6831 - << Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >>; cap. 6832 - << Finanziamento ad integrazione dello speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> per interventi a favore di società operanti nel settore turistico nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >>.

Art. 65

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 18/1997
Art. 66

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 59/1986
Art. 67
 
L' ultimo comma dell' articolo 155 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene abrogato.
Art. 68

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 27/2017
Art. 69

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 7, comma 45, lettera d), L. R. 14/2012 , con effetto dalla data di costituzione della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia.
Art. 70

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, primo comma, L. R. 15/1984
Art. 71

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 22/1987
Art. 72

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 2, L. R. 4/1999 , con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dallo stesso articolo 10.
Art. 73
 
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del capitolo 2541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.
Art. 74
 
Ai fini dell' attuazione del regolamento n. 1944/81 del Consiglio della Comunità Europea, la Giunta regionale provvede ad approvare con proprie deliberazioni il programma regionale, nonché a stabilire le procedure e le condizioni per la concessione dei contributi previsti dal predetto regolamento.
Gli oneri derivanti dall' attuazione del predetto regolamento fanno carico al capitolo 7498 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 75
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1984.