LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1984
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO IV
 Interventi nel settore del commercio
Art. 21
 Contributi pluriennali alle imprese commerciali
Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.
L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 22
 Contributi a favore dei Consorzi di garanzia fidi
Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l' anno 1984.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8108 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 23
 Realizzazione dei centri commerciali
Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l' anno 1985 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 9.500 milioni fa carico al capitolo 8102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.
Art. 24
 Contributi a favore delle cooperative
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40, così come modificata dal Capo II della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 10 novembre 1981, n. 75, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere fa carico al capitolo 1154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio 1984.