LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1984
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO III
 Interventi nel settore dell' artigianato
Art. 18
 Ulteriore conferimento alla Cassa
per il credito alle imprese artigiane
Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 2.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.
L' onere di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7869 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 19
 Contributo straordinario all' ESA
per credito di esercizio
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' ESA un contributo straordinario di lire 3 miliardi per le finalità di cui al terzo comma, punto 1, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le finalità previste dal comma precedente è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l' anno 1984.
Il predetto onere fa carico al capitolo 7873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 20
 Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese artigiane
Per le finalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.
L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.