LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 luglio 1984, n. 26

Provvedimenti regionali per l' istruzione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1984
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
330.04 - Ricerca scientifica

CAPO III
 Norma finanziaria
Art. 11
 
Gli oneri per gli assegni fissi, per le ritenute previdenziali ed assistenziali e per le ritenute erariali derivanti dall' applicazione dell' articolo 7, primo e secondo comma, della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 22l dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.
Art. 12
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.