LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 giugno 1984, n. 15

Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/06/1984
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne

Art. 7 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, primo comma, L. R. 47/1986
2Parole aggiunte al quarto comma da art. 1, comma 1, L. R. 17/1987
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 3, L. R. 17/2008
4Comma 1 sostituito da art. 7, comma 5, lettera a), L. R. 27/2012
5Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 65, L. R. 27/2014
6Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera rr), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.