LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1984
Materia:
170.07 - Sanzioni amministrative

CAPO IV
 Modalità di esecuzione del sequestro
e destinazione delle cose confiscate
Art. 16
 Rinvio alla normativa statale
Le modalità relative alla esecuzione del sequestro, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse, nonché alla destinazione delle cose confiscate, sono disciplinate, con le modificazioni ed integrazioni di cui ai seguenti articoli, dal capo secondo del DPR 29 luglio 1982, n. 571.
Art. 17
 Coordinamento normativo
I riferimenti effettuati dal DPR 29 luglio 1982, n. 571, all' autorità indicata nel primo comma dell' articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si intendono sostituiti con il riferimento all' autorità di cui all' articolo 10 della presente legge.
Al servizio di custodia di cui all' articolo 7, secondo comma, del DPR citato può essere delegato in via permanente, per la Regione, anche un dipendente appartenente alla qualifica funzionale di segretario o equiparata.
Per le spese di custodia delle cose sequestrate e per la corresponsione degli acconti e delle somme liquidate al custode ai sensi dell' articolo 12 del DPR 29 luglio 1982, n. 571, sono autorizzate per la Regione, a favore dei soggetti indicati nei primi due commi dell' articolo 7 del DPR citato, aperture di credito ai sensi dell'articolo 56 del RD 18 novembre 1923, n. 2440. Gli enti delegati provvedono nell' ambito delle proprie norme di contabilità. Non trova applicazione il disposto dell' articolo 12, quarto comma, del DPR 29 luglio 1982, n. 571.
All' articolo 13, ultimo comma del DPR citato la dizione << all' ufficio del registro >> s' intende sostituita dalla dizione << alla Tesoreria dell' ente che ha sostenuto od anticipato le spese di custodia >>.
All' articolo 15 del DPR citato, al secondo comma, la dizione << sono versate all' ufficio del registro, e devolute all' erario >> s' intende sostituita con la dizione << sono devolute all' ente cui si devolvono i proventi delle sanzioni >> e all' ultimo comma la dizione << il deposito presso l' ufficio del registro e la devoluzione all' erario >> s' intende sostituita con la dizione << la devoluzione all' ente cui si devolvono i proventi delle sanzioni >>.
All' articolo 17, primo comma, del DPR citato la dizione << ai sensi delle norme di contabilità di Stato >> s' intende sostituita dalla dizione << ai sensi delle norme di contabilità della Regione o rispettivamente degli enti delegati >>.
Art. 18
 Disposizioni particolari
in materia di sequestro e confisca
L' autorità regionale di cui all' articolo 10, primo comma, della presente legge, nei casi in cui autorizza o dispone l' alienazione o la distruzione di cose sequestrate o confiscate, può richiedere, per il tramite della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, qualora particolari motivi tecnici o di valore economico lo consiglino, che la stessa sia effettuata, anziché dagli uffici individuati dal DPR 29 luglio 1982, n. 571, dalla Direzione regionale dei Servizi amministrativi.
Quando siano state confiscate cose di interesse librario, la comunicazione di cui all' articolo 15, terzo comma, del DPR 29 luglio 1982, n. 571, va effettuata alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, il cui Assessore, previa deliberazione della Giunta regionale, entro il termine e con gli effetti di cui al quarto comma dell' articolo 15 del DPR citato, può disporre con decreto che le cose sequestrate siano acquisite al patrimonio indisponibile della Regione indicando gli uffici o gli enti competenti a provvedere alla custodia ed alla conservazione delle cose.
Quando siano state confiscate cose di interesse storico - artistico, archivistico ovvero cose che hanno interesse scientifico o culturale, l' autorità che ha disposto la confisca ne dà comunicazione, oltre che ai competenti organi statali, alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.
Se la confisca riguarda armi, oggetti atti ad offendere nonché munizioni od esplosivi, per la destinazione delle cose confiscate trova applicazione l' articolo 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152.
Se il sequestro o la confisca riguardano animali vivi, il capo dell' Ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro o l' autorità che ha disposto la confisca, può disporre che siano rimessi in libertà gli individui catturati, possibilmente nella stessa zona di cattura o in località idonee.