LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1984
Materia:
170.07 - Sanzioni amministrative

Art. 8
 Deduzioni difensive
Qualora il trasgressore ed i responsabili non si avvalgono del pagamento in misura ridotta, gli stessi possono far pervenire, entro sessanta giorni dalla consegna o dalla notifica del processo verbale, scritti difensivi nonché richiesta di essere sentiti dall' autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa.
Gli scritti difensivi, la richiesta di audizione, i documenti di cui al comma precedente sono presentati all' Ufficio da cui dipende l' agente verbalizzante, che ne rilascia ricevuta.
Gli stessi possono essere altresì spediti al medesimo organo mediante raccomandata con avviso di ricevimento.