LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1984
Materia:
170.07 - Sanzioni amministrative

Art. 24
 Devoluzione dei proventi
I proventi delle sanzioni, il cui accertamento ed irrogazione sono delegati, sono integralmente devoluti agli enti di cui all' articolo 2, secondo le rispettive competenze, a titolo di finanziamento delle spese di gestione delle funzioni delegate e dei servizi di vigilanza, nonché, qualora gli enti stessi lo ritengano, per la predisposizione di studi nelle materie di cui al sopradetto articolo, punto 1), per sovvenzionare l' attività di osservazione faunistica e di inanellamento dell' avifauna.
I proventi delle sanzioni in materia di igiene e profilassi, il cui accertamento ed irrogazione sono delegati ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, sono integralmente devoluti alle Unità sanitarie locali ed i pagamenti degli obbligati vanno effettuati mediante versamento al tesoriere dell' Unità sanitaria locale competente.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 46/1984
2Terzo comma abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 9/2004
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 4, L. R. 14/2010