LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83

Norme integrative, modificative ed interpretative delle leggi regionali 22 dicembre 1980, n. 70, e 16 agosto 1982, n. 53. Enti soppressi.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  06/12/1983
Materia:
120.11 - Enti soppressi

Art. 13
 
Il limite di impegno di lire 1.000 milioni autorizzato per l' esercizio finanziario 1980, con l' articolo 20 della legge regionale 6 settembre 1980, n. 49, viene ridotto di lire 300 milioni a decorrere dall' esercizio finanziario 1983. Di conseguenza le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1999.
Per gli oneri previsti dall' articolo 2 della presente legge e per quelli derivanti dall' ammortamento dei mutui già contratti dal soppresso ENLRP per la costruzione di proprie strutture immobiliari previsti dall' articolo 16, ultimo comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, così come modificato dall' articolo 10 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1990 e di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1991 al 2012.
L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 6712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte - in relazione a quanto disposto dal precedente primo comma - mediante storno di pari importo dal capitolo 8374 del precitato stato di previsione.
Le quote autorizzate per gli esercizi finanziari dal 1986 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi. Alla maggiore spesa di lire 500 milioni dal 1991 al 2012 si farà fronte, per lire 200 milioni, con la cessazione del limite autorizzato con l' articolo 15 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 28, fino al 1990 e, per lire 300 milioni, con la cessazione del limite di 400 milioni autorizzato con l' articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, fino al 1990.
Sul precitato capitolo 6712 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 - << Fondo riserva di cassa >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1983.