LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 gennaio 1983, n. 8

Ulteriori interventi per le finalità di cui agli articoli 4 e 7 del DPR 6 marzo 1978, n. 100, all' articolo 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 101, al Titolo II del DPR 2 ottobre 1978, n. 705, ed all' articolo 4 del DPR 2 ottobre 1978, n. 714.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  18/01/1983
Materia:
220.01 - Industria
330.01 - Istruzione
430.02 - Viabilità

Art. 1
 Infrastrutture di comunicazione e di trasporto
In attuazione dell' articolo 12 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 69, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere la spesa necessaria per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti di cui all' articolo 4 del DPR 6 marzo 1978, n. 100, ed all' articolo 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 101, per un importo complessivo di lire 80 miliardi per l' esercizio 1982.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, terzo comma, L. R. 62/1983