LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO II
 INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO
E A FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE
E COLLINARE
CAPO I
 Interventi in agricoltura
Art. 5
 Fondo di rotazione in agricoltura
Per le finalità previste dalla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 12.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 3.000 milioni quale assegnazione al Fondo di rotazione di cui al primo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 5.000 milioni quale assegnazione al Fondo di rotazione di cui al primo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 4.000 milioni quale assegnazione alla sezione speciale di cui al secondo comma dell' articolo 1 della citata legge regionale, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

In relazione a quanto previsto dal primo comma dell' articolo 12 della legge 11 novembre 1982, n. 828, nel primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, la locuzione << durata di anni 10 >> è sostituita con la locuzione << durata di anni 20 >>.
Il terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è sostituito dal seguente:
<< Al fondo ed alla sezione speciale affluiscono gli interessi maturati nei conti fruttiferi di cui al precedente articolo 1; unicamente alla sezione speciale affluiscono le quote di ammortamento per capitali ed interessi corrisposte dai beneficiari delle provvidenze della presente legge - ancorché provenienti dalla dotazione del Fondo - nonché l' ammontare delle estinzioni anticipate e degli importi recuperati o riversati, dedotti i compensi per il servizio degli Istituti ed Enti di credito che saranno previsti in apposite convenzioni, con le quali saranno disciplinate altresì l' attuazione delle operazioni e l' utilizzazione delle anticipazioni. >>.

Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 10

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
2Parole sostituite al terzo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
3Terzo comma interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 2/1996
4Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO II
 Interventi nel settore delle foreste
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 12
 Interventi destinati alle strade e piste forestali
Le opere interessanti più fondi, ovvero le opere che non possono essere realizzate se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate con decreto del Presidente della Giunta regionale, di interesse comune, nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Note:
1Primo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO III
 Interventi a favore delle Comunità montane
e della Comunità collinare
Art. 13
 Finanziamenti alle Comunità montane
e alla Comunità collinare
A favore delle Comunità montane e della Comunità collinare del Medio Friuli è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 52.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985 a valere sui fondi di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la realizzazione di interventi aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dall' articolo 1 della suddetta legge e previsti dai rispettivi piani pluriennali di sviluppo, ovvero dai programmi straordinari, e, per la Comunità collinare, inseriti in un apposito piano da formare e approvare secondo le modalità indicate dall' articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
La Giunta regionale approva il definitivo programma degli interventi da attuare e la corrispondente ripartizione dei mezzi finanziari tra le singole Comunità. Dovranno avere priorità le iniziative relative alla forestazione, alla bonifica montana ed alle infrastrutture di interesse turistico.
Nell' ambito del programma di cui al comma precedente, una quota pari alla metà delle risorse complessivamente disponibili è comunque vincolata al criterio di ripartizione di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.
Per gli interventi di bonifica montana e di altre opere pubbliche le Comunità si avvarranno, là dove costituiti, dei Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana di cui al Capo III della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, e dei Consorzi di bonifica.
Art. 14
 Finanziamento alla Comunità montana del Carso
Per il finanziamento di un programma straordinario di interventi per lo sviluppo del settore agricolo e zootecnico nonché per la valorizzazione del territorio della Comunità montana del Carso è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' esercizio dal 1983 al 1985 a valere sui fondi di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Il programma di cui al precedente comma è approvato dalla Giunta regionale secondo le modalità indicate dall' articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 15
 
Le disposizioni di cui al precedente articolo 12, relative alla dichiarazione di interesse comune e di urgenza ed indifferibilità delle opere, si applicano a tutte le strade e piste forestali comunque finanziate, comprese quelle con domanda già istruita o in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge.