LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO I
 NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 1
 Finalità
Con la presente legge, la Regione Friuli - Venezia Giulia disciplina ed attua, sia direttamente sia attraverso gli enti, istituti ed organismi indicati nei successivi articoli, gli interventi straordinari previsti agli articoli 1, 9 e 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, secondo i criteri e le modalità fissate con la legge regionale 29 gennaio 1983, n. 13.
Art. 2
 Obiettivi del programma di interventi straordinari
e coordinamento con la programmazione regionale
Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati a promuovere il processo di sviluppo economico, di riequilibrio e riassetto territoriale della regione, in armonia con le linee e gli obiettivi della programmazione regionale.
Il programma è prioritariamente rivolto al rafforzamento della base produttiva, attraverso interventi diretti ed indiretti a favore dello sviluppo delle imprese, anche ai fini della promozione della cooperazione, nonché attraverso la realizzazione di opere infrastrutturali collegate allo sviluppo delle attività economiche.
Il programma forma parte integrante del piano regionale di sviluppo.
Gli interventi di cui al programma straordinario vengono attuati secondo criteri tesi a garantire il raccordo sistematico e l' organica interrelazione degli stessi con i progetti già avviati e da avviare nel quadro del predetto piano regionale di sviluppo.
Art. 3
 Verifica dell' attuazione degli interventi
Per l' arco di tempo contemplato dalla legge 11 novembre 1982, n. 828, la Regione verificherà, con cadenza semestrale, lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, anche in relazione ai riflessi che ne deriveranno sulle più generali azioni del piano regionale di sviluppo.
A tal fine, la Giunta regionale presenterà al Consiglio regionale un << Rapporto sull' attuazione della legge n. 828 >>, che sarà presentato al Consiglio regionale nella stessa data di avvio delle consultazioni sul piano regionale di sviluppo previsto dalla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.
Il Rapporto di cui al precedente comma verrà trasmesso alle Province e formerà oggetto di esame nel quadro delle consultazioni previste dalle procedure per la formazione e l' aggiornamento del piano regionale di sviluppo.
Con la medesima periodicità semestrale la Giunta regionale promuoverà specifici incontri di verifica sull' attuazione degli interventi straordinari con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali.
Gli Enti, Istituti ed organismi indicati nella presente legge, cui siano destinati fondi dalla stessa previsti, per la realizzazione degli interventi non attuati direttamente dalla Regione, sono tenuti a trasmettere alla Regione tutti gli elementi di informazione e documentazione necessari a valutare l' efficacia delle iniziative intraprese con l' impiego di detti fondi, lo stato di realizzazione delle medesime e la loro coerenza con gli indirizzi generali della programmazione e le direttive emanate dalla Giunta regionale nel quadro della presente legge, secondo i termini e con le modalità che saranno precisati nei provvedimenti con i quali l' Amministrazione regionale procederà all' assegnazione dei fondi in questione.
Gli Enti, Istituti ed organismi predetti dovranno in ogni caso assicurare il pieno rispetto della destinazione territoriale dei fondi loro somministrati, quale risulta dalle disposizioni della presente legge.
Art. 4
 Attribuzioni di compiti
In armonia con quanto disposto dalla legge 11 novembre 1982, n. 828, e dalla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 13, alle Comunità montane ed alla Comunità collinare viene attribuito il compito di concorrere o di provvedere direttamente, secondo quanto previsto agli articoli successivi, alla realizzazione di quelle categorie di interventi che sono espressamente determinate ed indicate dalla presente legge.
Le Comunità partecipano altresì, per i rispettivi territori, alla verifica dell' attuazione degli interventi.