LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/06/1983
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 28
 Ricerca tecnologica e applicata
Allo scopo di favorire lo sviluppo e l' ammodernamento tecnologico dell' apparato produttivo industriale e artigianale del Friuli - Venezia Giulia, attraverso contributi agli investimenti in attività di ricerca tecnologica ed applicata, è destinata la somma complessiva di lire 32.000 milioni, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 9.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 10.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 13.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Della predetta somma complessiva, per gli interventi previsti dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, viene autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni per l' esercizio 1983, con la seguente articolazione territoriale:
1) lire 2.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera a);
2) lire 3.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera b);
3) lire 4.000 milioni per le iniziative di cui alla precedente lettera c).

La restante somma di lire 23.000 milioni viene allocata in apposite partite del fondo globale, ai fini del loro utilizzo con successivi provvedimenti legislativi, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 7.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 9.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.